Statuto
Nel seguito è
riportato lo statuto dell'Associazione facente parte del suo Atto
Costitutivo del 25 giugno 2009. E' possibile scaricare anche
la versione PDF .
STATUTO
asso.lab.
StArT
AM
Studi Storici
Archeologia Architettura Arte
Archivistica
Territorio Transfrontaliero
Alpi
Marittime
Associazione di Volontariato
Art. 1 Costituzione
1.1 - E’ costituita l’associazione di
volontariato apartitica ed aconfessionale denominata StArT AM
(Associazione - Laboratorio - Studi Storici – Archeologia
–Architettura - Arte – Archivistica -
Territorio - Transfrontaliero
- Alpi Marittime) che in
seguito sarà denominata Associazione.
1.2 - I contenuti e la struttura
dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di
trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione dei suoi soci alla vita dell’Associazione
stessa.
1.3 - La durata dell’Associazione è
illimitata.
1.4 - L’Associazione ha sede in Ventimiglia
(IM).
1.5 - Il Consiglio Direttivo può, con una sua
delibera, trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché
istituire sedi staccate anche in altre città della Regione
Liguria.
Art. 2 Finalità
2.1 - L’Associazione senza fini di lucro e con
l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue
esclusivamente finalità storico-culturali e di solidarietà sociale
nell’ambito dell’individuazione, studio, protezione e valorizzazione
del patrimonio archeologico, archivistico, artistico,
architettonico, museale, monumentale, ambientale e
demo-etno-antropologico.
2.2 – L’Associazione
svolgerà la propria attività in stretto coordinamento con gli
organi centrali e periferici statali, in particolare dei Ministeri
per i Beni e le Attività Culturali e della Pubblica Istruzione,
nonché con le strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle
azioni a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale in tutte le
sue forme, così come tale disponibilità viene data alle strutture
degli Enti regionali e locali.
2.3 – L’Associazione attiverà, ove possibile,
azioni comuni con la Fondazione Regionale per la Cultura e lo
Spettacolo della Regione Liguria, con le Università di Genova e del
Piemonte nelle loro azioni sul territorio della Alpi Marittime nel
quale opera l’Associazione, con le varie realtà delle Università
europee (in particolare italiane e francesi), con istituti di
ricerca, con enti di studio, tutela, valorizzazione ed associazioni
(con particolare riferimento all’Association Alpes Ligures,
all’AMONT e all’ICOMOS sezione del Principato di Monaco) operanti
nel territorio delle Alpi Marittime francesi.
2.4 – Per il raggiungimento delle finalità
sancite in Statuto, l’Associazione si propone di:
a) Sensibilizzare l’opinione pubblica italiana
e straniera, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la
tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed
Ambientali.
b) Sollecitare l’applicazione delle leggi
vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di
provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere
il patrimonio storico, artistico ed ambientale.
c) Promuovere e gestire campi archeologici,
missioni, esposizione e mostre, corsi, seminari locali ed
internazionali, presentazione di volumi, ricerche e qualsiasi
manifestazione od attività di carattere storico (considerando anche
gli aspetti demo-etno-antropologici) che possano contribuire a
sviluppare la più larga partecipazione dei cittadini per l’interesse
verso
il patrimonio dei beni culturali ed ambientali del territorio
delle Alpi Marittime, favorendo in particolare la conoscenza di
queste discipline presso le fasce più giovani e svantaggiate anche
attraverso la realizzazione di progetti di promozione e di
solidarietà sociale rivolti a tutti i segmenti e fasce di
popolazione.
d) Proporsi come luogo di incontro e di
aggregazione per perseguire attività tese alla valorizzazione e
tutela dell’ambiente come momenti di formazione permanente, di
partecipazione attiva e spontanea, di crescita culturale ed umana
anche al fine di contribuire al miglioramento della qualità della
vita.
e) Tessere collaborazioni , rapporti
scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti
culturali e universitari e con ricercatori indipendenti ed altre
Associazioni, Enti e privati che perseguono lo stesso
fine.
e) Favorire iniziative di turismo sociale e
giovanile nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
f) Realizzare monografie, carte archeologiche,
riviste, periodici, strumenti audiovisivi ed altri media
divulgativi.
g)Promuovere l’istituzione e la gestione di
musei, aree archeologiche, fondi archivistici-librari in donazione e
monumenti assicurandone la valorizzazione e la tutela.
h) Promuovere gli scopi dell’attività
statutaria anche all’estero, previo accordi con i governi
interessati nel rispetto della
normativa di riferimento.
i) Favorire e promuovere nel mondo della scuola
(di ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione
nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
i) Partecipare attivamente nell’ambito delle
strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse
per il salvataggio e la difesa del patrimonio culturale danneggiato
da eventi calamitosi.
l) Adottare ogni altra iniziativa che sarà
ritenuta valida dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli
scopi sociali nell’ambito delle norme dell’Associazione.
Art. 3 Aderenti all’Associazione
3.1 – Sono ammessi all’Associazione coloro che
ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi ed accettino i
regolamenti dell’Associazione.
3.2 – L’ammissione all’Associazione è
condizionata dall’accettazione della richiesta da parte del
Consiglio Direttivo.
3.3 – I soci sono tenuti a corrispondere una
quota sociale annua che sarà definita in modo da favorire l’accesso
ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate.
3.4 – L’Associazione comprende le seguenti
categorie di soci: Fondatori, Ordinari, Onorari, Benemeriti ed
Aggregati. La qualità di socio Onorario e di socio Benemerito sarà
conferita dal Consiglio Direttivo a titolo permanente a persone o
Enti che si sono distinti per meriti speciali nei confronti
dell’Associazione. Appartengono alla categoria soci Aggregati i
minori di età che non hanno diritto di voto e non sono
eleggibili.
3.5 – Possono far parte dell’Associazione anche
persone giuridiche, nella persona di un socio rappresentante
designato con apposita deliberazione dell’istituzione
interessata.
3.6 – Il titolo di Socio Fondatore, oltre ad
essere conferito a coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto
Costitutivo dell’Associazione, può essere conferito anche a quei
Soci che hanno contribuito alla sua fase costituente.
L’attribuzione di tale titolo è stabilita dal Consiglio
Direttivo.
3.7 – Il Consiglio Direttivo può accogliere
l’adesione di Associati Sostenitori che forniscono un sostegno
economico alle attività della Associazione.
3.8 – Tutti i soci maggiorenni validamente
iscritti godono del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché all’elettorato attivo e passivo.
3.9 – I Soci Onorari, Benemeriti e Sostenitori
non godono di diritto di voto e non sono eleggibili.
3.10– Non è ammessa la categoria dei soci
temporanei.
Art 4 Diritti e doveri dei soci
4.1 – I soci hanno diritto di eleggere gli
organi sociali e di essere eletti negli stessi.
4.2 – I soci hanno diritto di essere informati
e di partecipare alle attività promosse dalla Associazione e di
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello
svolgimento delle attività prestate preventivamente concordate e nei
limiti fissati.
4.3 – L’iscrizione a socio vale per l’anno
solare in cui essa è avvenuta.
4.4 – L’iscrizione in qualità di socio ha
durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno,
in costanza di pagamento della quota associativa che deve essere
effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4.5 – I soci svolgeranno la propria attività
nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza
fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
4.6 – Le attività dei soci sono incompatibili
con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’Associazione.
4.7 – I soci liberamente rinunciano al premio
di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di
legge vigenti in materia in favore dell’Associazione
Art 5 Recesso ed esclusione del
socio
5.1 – I soci cessano di appartenere
all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per 2 mesi dalla
scadenza del versamento richiesto
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo
per azioni ritenute disonorevoli nel confronti dell’Associazione,
nei confronti di terzi o Enti o per violazione delle norme in tema
di beni culturali ed ambientali.
Art 6 Risorse economiche
6.1 - Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari risultanti dai
bilanci e dagli inventari.
6.2 – Il fondo comune dell’Associazione è
costituito da:
- le quote associative annuali;
- quote straordinarie;
- lasciti, donazioni, contributi di soci e di
privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o
private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività
sociali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti realizzati nello svolgimento delle
attività;
- entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante l’offerta di beni di
modico valore;
- altri eventuali proventi ai sensi della Legge
383/2000;
- Premi di rinvenimento ai sensi del precedente
art. 4.7.
6.3 – Le quote associative annuali sono
definite annualmente dal Consiglio Direttivo, mentre le quote
straordinarie possono essere stabilite, solo a
fronte di spese di carattere straordinario,
dall’Assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
6.4 – Il patrimonio dell’Associazione, per
tutta la sua durata, non potrà essere distribuito e dovrà essere
destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi associativi,
salvo che imposizioni di legge non ne dispongano obbligatoriamente un
diverso utilizzo o destinazione.
Art 7 Organi dell’Associazione
7.1 – Sono organi dell’Associazione:
a) Organi Direttivi
·
Assemblea dei Soci
·
Consiglio Direttivo
b)Organi Esecutivi
·
Comitato Esecutivo
·
Comitato Scientifico
·
Sezioni organizzative territoriali e
tecniche
·
Commissioni di lavoro
c) Organi di Controllo
·
Collegio dei probiviri
·
Revisori dei conti
7.2 – Tutte le cariche sociali sono assunte ed
assolte a titolo gratuito.
Art 8 Assemblea dei Soci
8.1 – L’Assemblea è l’organo sovrano
dell’Associazione ed è composta da tutti i soci validamente iscritti
all’Associazione da almeno cinque giorni rispetto alla data
dell’adunanza alla quale si intende partecipare, che siano in regola
con il pagamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia
intervenuto provvedimento di decadenza, sospensione o
espulsione.
8.2 – L’Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria ed è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima
della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza
di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente
dell’Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina
un segretario e due scrutatori e regola il diritto di intervento nel
corso del dibattito.
8.3 – L’Assemblea ordinaria deve essere
convocata almeno entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo e delle relazioni sull’attività svolta.
Delibera in via esclusiva in merito a:
- il programma e le attività
dell’Associazione;
- l’approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi e delle relazioni allegate;
- l’elezione del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei
Conti,
- l’esame delle questioni demandatogli per
legge o per statuto, o sottoposte al suo esame dai
richiedenti o dal Consiglio Direttivo.
8.4 – L’Assemblea Ordinaria è validamente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà
dei soci regolarmente iscritti, in proprio o per delega, mentre in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in
proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun
componente presente all’Assemblea. Il diritto di voto è esercitato
in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può
trasmettere la propria delega ad altro Socio. Le deliberazioni
dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza semplice, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le cariche
sociali,
le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo
ritenga opportuno.
8.5 – L’Assemblea Straordinaria delibera in
merito a:
- lo scioglimento dell’Associazione a
condizione che vi sia il voto favorevole di almeno l’ottanta per
cento dei Soci iscritti con diritto di voto;
- la modifica dello Statuto. Le proposte di
modifica dello Statuto possono essere formulate dal
Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci regolarmente
iscritti.
8.6 – L’Assemblea Straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno 2/3 dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione
con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. Non sono ammesse più di
due deleghe per ciascun componente presente all’Assemblea. Il
diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio
delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro
Socio.
8.7 – L’Assemblea Straordinaria delibera a
maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione ad
eccezione dei casi diversamente regolamentati dallo Statuto.
8.8 – Il diritto di voto nelle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie compete solo ai Soci maggiorenni,
validamente iscritti ed in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
8.9 – La convocazione dell’Assemblea Ordinaria
o Straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 1/5 dei
Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il
Presidente ha l’obbligo di procedere alla convocazione
dell’Assemblea entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art 9 Consiglio Direttivo
9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un numero dispari di membri
compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11.
9.2 – Il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo viene definito dall’Assemblea prima di procedere
all’elezione dei suoi membri.
9.3 – Resta in carica tre
anni
ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono
qualora assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Nel caso
venissero a mancare per dimissioni o per altro motivo uno o più
consiglieri, il Presidente o chi ne assume le funzioni,
provvederà alla loro sostituzione
chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
9.4 – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima
riunione, nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice
Presidente, Il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore
Scientifico.
9.5 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su
convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando
ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale
situazione il Presidente è obbligato a procedere alla convocazione
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Alle
riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti
dei Comitati delle Sezioni e Commissioni di lavoro interne con solo
diritto di parola.
9.6 – Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi
sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti.
9.7 – Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
- dare attuazione alle delibere dell’Assemblea
che non siano riservate alla competenza di altri organi;
- esaminare e valutare i bilanci consuntivo e
preventivo, nonché il piano delle attività annuali e le relazioni
ed i rendiconti sull’attività dell’Associazione predisposti dal
Presidente con il supporto del Comitato Esecutivo;
- sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea i bilanci consuntivo e
preventivo ed il programma dei lavori almeno entro la fine del
mese di marzo di ciascun anno;
- accogliere o respingere le domande degli
aspiranti associati;
- deliberare in merito alla esclusione degli
associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente
per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento
dell’Associazione redigendone e modificandone il
Regolamento;
- deliberare sulla costituzione e sullo
scioglimento delle Sezioni Organizzative e delle Commissioni di
Lavoro.
Art 10 Presidente
10.1 – Il Presidente, per delega del Consiglio
Direttivo, è deputato all’amministrazione e gestione operativa ed
esecutiva dell’Associazione e ne è il legale
rappresentante.
10.2 – Il Presidente coadiuvato dal Comitato
Esecutivo svolge i seguenti compiti:
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi
Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- eseguire incassi e accettazione di donazioni
di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da
Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- apertura, gestione e chiusura di conti
correnti bancari e postali;
- assunzione di impegni di spesa, in qualsiasi
forma anche mediante sottoscrizione di garanzie, nei limiti
identificati nel bilancio preventivo;
- direzione del personale, comprensiva dei
poteri di assunzione, promozione, aumenti di merito e di
anzianità, verifica disciplinare e licenziamento;
- firmare gli atti dell’Associazione;
- valutare le proposte da sottoporre
all’attenzione del Consiglio Direttivo;
- curare la predisposizione del bilancio
preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea
previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- curare i rapporti con la stampa e promozione
dell’immagine dell’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assumere
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
Art 11 Vice Presidente
11.1 – Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art 12 Segretario
12.1 – Il segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura
l’archivio amministrativo dell’Associazione, del quale è
responsabile.
Art 13 Tesoriere
13.1 - Il Tesoriere cura la gestione
economica dell’Associazione, prepara il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo.
Art 14 Direttore Scientifico
14.1 – Il Direttore Scientifico ha il compito
di contribuire, predisporre e seguire presso gli Enti la
progettazione delle iniziative approvate dal Consiglio
Direttivo, è inoltre deputato alla verifica dei progetti sotto il
profilo scientifica per verificarne la congruità con
le finalità sociali.
Art 15 Comitato
Esecutivo
15.1 – Il Comitato Esecutivo coadiuva il
Presidente nello svolgimento delle sue funzioni
amministrative e di gestione operativa ed
esecutiva.
15.2 – Il Comitato Esecutivo è
composta
dal Presidente, dal Vice Presidente, dal
Tesoriere e dal Direttore Scientifico.
Art 16 Commissioni di lavoro
16.1 – Le commissioni di Lavoro sono nominate
dal Consiglio Direttivo per svolgere, nell’ambito delle direttive
generali fissate, mediante indagini, studi, esami e proposte,
l’attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo stesso.
16.2 – I membri delle Commissioni di Lavoro
sono scelti dal Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i suoi
componenti un responsabile che ha il compito di riunire la
commissione stessa e di dirigerne il lavoro, sempre all’interno dei
limiti di tempo e di competenza fissati dal Consiglio
Direttivo.
16.3 – A far parte delle Commissioni di Lavoro
possono essere chiamati sia associati che non
associati al fine di garantire la maggior funzionalità, competenza
ed efficienza possibile.
Art 17 Sezioni organizzative
territoriali e tecniche
17.1 – Il Consiglio Direttivo può istituire
delle Sezioni organizzative Territoriali e Tecniche a cui potranno
essere assegnate specifiche funzioni ed il mandato per il
presidio di particolari aspetti connessi al territorio o
di aspetti tecnici mediante indagini, studi, esami curando anche gli
aspetti organizzativi connessi.
17.2 – Ogni Sezione è retta da un responsabile
nominato dal Presidente.
17.3 – Le Sezioni Organizzative Territoriali e
Tecniche rispondono al Presidente.
Art 18 Comitato Scientifico
18.1 – Fanno parte di diritto del Comitato
Scientifico, oltre al Direttore Scientifico che ne è responsabile, i
responsabili delle Sezioni organizzative Tecniche e
Territoriali.
18.2 – Possono essere chiamati a far parte di
questo Comitato anche altri soci, su segnalazione del Direttore scientifico,
con nomina da parte del Presidente a seguito di
esigenze particolari.
Art 19 Collegio dei Probiviri
19.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da
tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre
anni.
19.2 – Esercita funzioni arbitrali per le
controversie insorgenti tra gli organi sociali, tra questi ed i soci
e tra i soci stessi.
19.3 – Il Collegio dei Probiviri nomina al suo
interno un Presidente.
19.4 – Possono far parte del Collegio dei
Probiviri sia Soci che non soci (se esterno, non più di uno). Le
eventuali sostituzioni dei suoi componenti operati nel triennio del
suo mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea
successiva alla nomina.
19.5 – La carica di Probiviro è incompatibile
con le altre cariche all’interno dell’Associazione.
19.6 – Il Presidente dei Probiviri può partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con solo facoltà di
parola.
19.7 – Ai soci possono essere comminate le
seguenti sanzioni disciplinari:
- richiamo scritto;
- rimozione dall’incarico;
- sospensione dall’attività;
- espulsione.
19.8 – Le decisioni dei Probiviri verranno
comunicate al Segretario che, informatone il Presidente, ne curerà
l’esecuzione.
Art 20 Revisori dei conti
20.1 – E’ prevista la figura di almeno un
Revisore dei Conti o di un Collegio di Revisori dei Conti composto
da tre membri. L’Assemblea ordinaria che lo elegge delibera sulla
sua composizione prima del voto.
20.2 – I Revisori dei Conti
esercitano il controllo sull’amministrazione finanziaria ed
accertano la regolare tenuta della contabilità sociale. Il loro
mandato ha durata triennale.
20.3 – Nel caso in cui venga eletto un Collegio
dei Revisori dei Conti questi elegge al suo interno un
Presidente.
20.4 – Il Revisore o il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunione del Consiglio
Direttivo con solo diritto di parola.
Art 21 Scioglimento e
liquidazione
21.1 – In caso di scioglimento
dell’Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
21.2 – In caso di scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea dei soci designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
Art 22 Consorzi /
coordinamenti
22.1 - L’Associazione, al fine di
assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può
consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che
operino nel medesimo ambito.
Art 23 Disposizioni finali
23.1 – Per quanto non previsto nel presente
Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al
Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla
legislazione regionale sul volontariato ed alle loro eventuali
variazioni.
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